Cass. civ. n. 2009 del 21 maggio 1975

Testo massima n. 1


Il principio sancito dall'art. 1242, secondo comma, c.c. — secondo cui la prescrizione di uno dei due crediti non impedisce di eccepire la compensazione se la prescrizione non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti — non si applica alla compensazione giudiziale, perché, potendo questa aver luogo soltanto ope iudicis, l'effetto della estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non può mai verificarsi.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE