Cass. pen. n. 46211 del 03 ottobre 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Riciclaggio - Circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. - Applicazione - Condizioni - Ragioni.
In tema di riciclaggio, la circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto, computato l'aumento per le aggravanti ritenute sussistenti, anche all'esito di un giudizio effettuato "incidenter tantum" e indipendentemente dall'eventuale bilanciamento ex art. 69 cod. pen., sia inferiore a cinque anni di reclusione. (In motivazione, la Corte ha precisato che depongono in tal senso la lettera della disposizione e la sua "ratio", che si fonda sul minor disvalore di una condotta avente ad oggetto beni provenienti da un delitto presupposto di contenuta gravità).
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 63
Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.