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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7676 del 28 febbraio 2012

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7676 del 28 febbraio 2012

Testo massima n. 1

La mancata impugnazione sulla ritenuta responsabilità dell’imputato fa sorgere una preclusione su tale punto ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata quando per lo stesso capo d’imputazione penda impugnazione sulla sussistenza di circostanze o sulla quantificazione della pena. [ In applicazione del principio la Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame che, sul presupposto del ritenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna a seguito di ricorso per cassazione del P.M. con riguardo alla sola qualificazione del reato, aveva rigettato la richiesta di declaratoria di cessazione della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini ].

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