Cass. civ. n. 1655 del 13 marzo 1982

Testo massima n. 1


La compensazione legale, pur avendo a necessario presupposto la reciprocità delle obbligazioni, per cui i due soggetti debbono essere debitori l'uno dell'altro, opera anche quando i debiti contrapposti non siano esclusivamente propri dei due soggetti — nel senso che in uno dei due rapporti obbligatori siano intervenuti altri soggetti (in posizione attiva o passiva) che non partecipano al secondo rapporto — comportando l'estinzione dei rispettivi debiti fra quei soggetti dei due rapporti rispetto ai quali concorrano gli estremi legali richiesti.

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