Cass. pen. n. 46333 del 12 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Reati punibili con l'ergastolo - Distinzione della pena perpetua per effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione - Ragioni.


In tema di giudizio abbreviato, l'esclusione prevista per i delitti puniti con pena dell'ergastolo opera sia per quelli "ex se" sanzionati con la pena perpetua, sia per quelli che lo diventano per effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, non avendo alcun rilievo la diversa formulazione dell'art. 344-bis, comma 9, cod. proc. pen., che, riguardo all'improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima del giudizio d'impugnazione, esprime il medesimo concetto di eccezione con la diversa espressione "delitti punibili con l'ergastolo anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti".

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 2 lett. A

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