Cass. civ. n. 3942 del 4 aprile 1995

Testo massima n. 1


La costituzione del pegno ad opera del terzo funziona da garanzia del debito del debitore garantito e non può essere utilizzata per estinguere i crediti vantati dal beneficiario verso il terzo.

Testo massima n. 2


Nel contratto denominato di costituzione di pegno da parte di un terzo, la sottoscrizione dei debitori, richiesta dal creditore per mantenere la preesistente garanzia personale fornita attraverso la prestazione di fideiussione, comporta il coinvolgimento dei debitori nell'accordo, il quale non può essere interpretato come diretto alla sola costituzione del pegno, ma ha una portata soggettiva più vasta nell'ambito della quale occorre dare la giusta rilevanza alla posizione dei debitori.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE