Cass. pen. n. 46352 del 20 settembre 2023
Testo massima n. 1
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE - Residenza dell'imputato - Individuazione.
In tema di competenza territoriale, per l'applicazione della regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. assume rilievo il luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato al momento della commissione del reato, essendo irrilevanti gli eventuali mutamenti intervenuti successivamente.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 43