Cass. pen. n. 46352 del 20 settembre 2023

Testo massima n. 1


COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE - Residenza dell'imputato - Individuazione.


In tema di competenza territoriale, per l'applicazione della regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. assume rilievo il luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato al momento della commissione del reato, essendo irrilevanti gli eventuali mutamenti intervenuti successivamente.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 411 del 2009

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9
Cod. Civ. art. 43

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