Cass. pen. n. 46380 del 03 ottobre 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE - Ordinanza di sospensione ex art. 304 cod. proc. pen. - Estensione nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza del termine di custodia - Esclusione - Ragioni.


L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità, adottata ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., non spiega i suoi effetti nei confronti dell'imputato libero, perché scarcerato per decorrenza dei termini di custodia in forza di provvedimento in seguito annullato dalla Corte di cassazione. (In motivazione la Corte ha precisato che non può configurarsi un interesse concreto ed attuale da parte di tale imputato ad impugnare la sospensione, in mancanza del ripristino della misura e della adozione di un provvedimento sospensivo "ex novo").

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 4204 del 1998

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

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