Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2176 del 25 febbraio 1995

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2176 del 25 febbraio 1995

Testo massima n. 1

La compensazione giudiziale prevista dall’art. 1243 comma 2 c.c., presupponendo l’accertamento del contro-credito da parte del giudice innanzi al quale la compensazione è stata eccepita, non può fondarsi su di un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso, in quanto tale credito non è liquidabile se non in questa sede.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze