Cass. pen. n. 46439 del 15 settembre 2023

Testo massima n. 1


ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA - Procedimento di riesame - Produzioni difensive - Documenti in lingua straniera - Onere di traduzione a carico della parte - Sussistenza - Fattispecie.


Nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la declaratoria, del giudice dell'appello cautelare, di inammissibilità della documentazione prodotta dalla difesa, consistente nel passaporto con visti, nella ricevuta di cambio-valuta, nella copia del reddito da lavoro ed in una visura camerale, redatti in lingua straniera e non tradotti).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 51847 del 2016

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 242 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE