Cass. civ. n. 4644 del 21 febbraio 2025

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITA' DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE


Ricovero presso struttura sanitaria di paziente con problemi psichici - Suicidio del paziente - Azione risarcitoria esercitata dai parenti "iure proprio" - Natura aquiliana della responsabilità - Fondamento - Efficacia protettiva verso terzi del contratto tra il nosocomio ed il paziente - Limiti - Fattispecie.


In relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito "iure proprio", per perdita del rapporto parentale, dagli stretti congiunti di un paziente affetto da problemi psichici, l'iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza da parte della struttura sanitaria presso la quale era ricoverato, non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente; ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei "terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente. (Fattispecie relativa ad un suicidio verificatosi, a causa dell'omessa vigilanza, in una struttura riabilitativa per disabili psichici, convenzionata con la ASL).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 14258/2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1228
Cod. Civ. art. 1374
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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