Cass. pen. n. 46440 del 15 settembre 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE - Misura cautelare disposta da giudice incompetente - Rinnovazione da parte del giudice competente - Nuovo interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione - Mancata convalida del fermo - Rilevanza - Esclusione.


Nel caso in cui una misura cautelare disposta dal giudice incompetente sia rinnovata dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. non è necessario procedere a un nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., conservando piena efficacia quello effettuato nel corso dell'udienza di convalida del fermo a norma dell'art. 391, comma 3, cod. proc. pen. e ciò anche qualora il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui la misura si ricolleghi, non sia stato convalidato.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 6281 del 2010

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 3 CORTE COST.

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