Cass. civ. n. 6035 del 29 maggio 1995
Testo massima n. 1
L'art. 2058 secondo comma c.c., il quale conferisce al giudice la facoltà di disporre che il risarcimento del danno avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, non è applicabile alle azioni di tutela di un diritto reale. (Nella specie, domanda di demolizione di opere eccedenti i limiti massimi di superficie contrattualmente previsti a favore del fondo vicino).