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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6237 del 3 giugno 1991

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6237 del 3 giugno 1991

Testo massima n. 1

La compensazione giudiziale è inammissibile quando venga contestata l’esistenza del credito opposto in compensazione, salvo che il giudice del merito — con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente motivato — ritenga la contestazione, prima facie, pretestuosa ed infondata.

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