Cass. pen. n. 46473 del 17 ottobre 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Delitti di peculato e di concussione - Pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici - Applicabilità nel caso di delitto tentato - Sussistenza - Ragioni.
L'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 317-bis cod. pen. nel caso di condanna per i delitti di peculato e di concussione, deve essere applicata anche nel caso di delitto solo tentato, essendo sussistenti, anche in tale ipotesi, le esigenze a presidio delle quali è funzionale la pena accessoria.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 317
Cod. Pen. art. 317
Cod. Pen. art. 28 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.