Cass. pen. n. 46491 del 20 ottobre 2023

Testo massima n. 1


GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - IN GENERE - Citazione per il giudizio di appello - Comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al difensore domiciliatario - Omessa allegazione del decreto di citazione - Nullità generale insanabile - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.


L'omessa allegazione del decreto di citazione per il giudizio di appello alla comunicazione inoltrata a mezzo p.e.c. al difensore domiciliatario, determina una nullità d'ordine generale insanabile, in quanto non consente all'imputato di avere contezza di tutti gli elementi fondamentali per una corretta "vocatio in ius". (Nella specie la Corte, stante la mancata partecipazione dell'imputato e del difensore al giudizio d'appello, ha ritenuto inficiato lo svolgimento del processo, in quanto la comunicazione riportava la data di udienza e il numero di ruolo del procedimento, senza alcuna indicazione dell'orario e del luogo di celebrazione dell'udienza, nonché del giudice dinanzi al quale la stessa si sarebbe tenuta).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 18942 del 2001

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3

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