Cass. civ. n. 4650 del 21 febbraio 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI
Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - Applicazione - Prestazioni professionali in senso stretto - Esclusività - Fattispecie.
In tema di titoli di prelazione, il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti, presuppone che il credito sia maturato non per lo svolgimento di qualsiasi attività che dia diritto ad un compenso, ma soltanto per quelle che essi sono abilitati a svolgere, in ragione dello statuto normativo cui sono assoggettati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il privilegio per l'attività di mediazione di fatto svolta da un avvocato).
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1754