Cass. pen. n. 46509 del 20 ottobre 2023
Testo massima n. 1
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI - Giudizio di cassazione - Pregressa attività di spoglio del ricorso - Incompatibilità a far parte del collegio che deve valutarlo - Esclusione - Ragioni.
Nel giudizio di cassazione, non integra alcuna delle ipotesi di incompatibilità contemplate dall'art. 34 cod. proc. pen. e, pertanto, non costituisce motivo di ricusazione, l'attività preliminare di spoglio, diretta alla selezione dei ricorsi "prima facie" inammissibili, svolta dal magistrato che, successivamente, faccia parte del collegio dell'apposita sezione, prevista dall'art. 610 cod. proc. pen., a cui quello stesso ricorso venga assegnato, trattandosi di valutazione preliminare svolta nell'ambito di una stessa fase procedimentale e rimanendo fermo il potere della Settima sezione di rimettere gli atti al Presidente della Corte per l'assegnazione ordinaria.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610