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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26741 del 13 novembre 2017

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26741 del 13 novembre 2017

Testo massima n. 1

In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ex art. 540, comma 2, c.c. si sommano alla quota spettante allo stesso in proprietà, con conseguente incremento quantitativo di tale quota, gravando in primo luogo sulla porzione disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge in proprietà nonché, eventualmente, su quella riservata ai figli; ciò implica che la determinazione della porzione disponibile e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del “relictum” [ e del “donatum”, se vi sia stato ], comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà.

Testo massima n. 2

Nel giudizio di reintegrazione della quota di riserva, non costituiscono domande nuove e sono conseguentemente ammissibili anche se formulate per la prima volta in appello, le richieste volte all’esatta ricostruzione sia del “relictum” che del “donatum”, mediante l’inserimento di beni, liberalità o l’indicazione di pesi o debiti del “de cuius”, trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d’ufficio ed alle quali può darsi corso, nei limiti in cui gli elementi acquisiti le consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto.

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