Cass. civ. n. 4658 del 21 febbraio 2024
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno biologico in caso di morte non immediata del danneggiato - Risarcimento - Liquidazione - Criteri - Commisurazione all'invalidità temporanea - Fondamento – Fattispecie.
La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della morte intervenuta, a causa di precedente contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla diagnosi di cirrosi epatica da HCV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis dagli attori rapportandolo all'invalidità permanente, anziché all'invalidità temporanea).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 1226
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 com. 2 lett. A CORTE COST.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 com. 2 CORTE COST.