Cass. civ. n. 5629 del 16 novembre 1985
Testo massima n. 1
La cessione ordinaria del credito (cui è equiparata — ex art. 24 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 — la girata della cambiale dopo il protesto per mancato pagamento) attua il trasferimento del credito, in capo al cessionario, nella sua identità causale e, pertanto, privando della titolarità del credito il cedente, rende a quest'ultimo inopponibile l'eccezione di compensazione giudiziale con tale credito, di altro credito del debitore ceduto inerente al medesimo rapporto.