Cass. civ. n. 4667 del 15 febbraio 2023

Testo massima n. 1


In tema di decreto ingiuntivo emesso in materie di competenza della sezione specializzata agraria, qualora l'opponente eccepisca l'incompetenza funzionale del giudice del procedimento monitorio, la pronuncia che decide soltanto sulla questione di competenza e sulle spese può essere impugnata esclusivamente col regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., unico mezzo di impugnazione idoneo ad ottenere una diversa statuizione, non già col ricorso per cassazione (da ritenersi, quindi, inammissibile, salva la conversione in regolamento, se è in concreto rispettato il termine ex art. 47 c.p.c.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9268 del 2015

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 42
Cod. Proc. Civ. art. 47
Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

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