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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 28394 del 28 novembre 2017

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 28394 del 28 novembre 2017

Testo massima n. 1

In caso di contratto stipulato per sé o per persona da nominare, la tardività della dichiarazione di nomina non è rilevabile d’ufficio né deducibile da terzi interessati, ma può essere eccepita soltanto dall’altro contraente.

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