Cass. civ. n. 4668 del 15 febbraio 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Azione revocatoria - Credito tutelato - Credito risarcitorio derivante da reato - Estinzione del reato per prescrizione - Estinzione del credito - Esclusione - Ragioni.


In tema di azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato, per il cui esperimento è sufficiente l'esistenza di una ragione o aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale, l'estinzione del reato per prescrizione non determina l'estinzione della pretesa risarcitoria ad esso correlata, atteso che quei medesimi fatti continuano a rilevare sul piano civilistico, avendo la parte civile diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria mediante verifica dell'integrazione della fattispecie dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5246 del 2006

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2901
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE