14 Mag Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14011 del 6 giugno 2017
Posted at 16:22h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’adempimento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto non ne arresta gli effetti, ma deve essere preso in esame dal giudice nella valutazione dell’importanza dell’inadempimento, potendo condurre ad escluderne la gravità e, quindi, a rigettare la suddetta domanda.
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