Cass. civ. n. 20939 del 8 settembre 2017

Testo massima n. 1


La disposizione di cui all’art. 1460, comma 1, ultima parte, c.c., secondo cui l'eccezione di inadempimento non è ammissibile quando termini diversi per l'adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto, dev’essere interpretata nel senso che, pure in tale ipotesi, l'eccezione va consentita solo quando sia già evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta o vi siano fondate probabilità di un ritardo tale da superare il termine fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalità secondo un’interpretazione di buona fede ovvero, ancora, vi sia un evidente pericolo di perdere la controprestazione.

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