Cass. civ. n. 4676 del 15 febbraio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - COPIE Copia spedita in forma esecutiva - Rilascio a favore di soggetto diverso dall'avente diritto - Conseguenze - Irregolarità - Rilascio avvenuto a favore di uno degli aventi diritto ma notificato al debitore da un altro di essi - Conseguenze - Equiparabilità.


Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; tale conclusione vale anche nel caso in cui il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 24548 del 2014

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 475
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

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