Cass. civ. n. 7110 del 20 marzo 2017

Testo massima n. 1


Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza di un reato, il giudice civile deve procedere all’accertamento “incidenter tantum” dell'esistenza del reato non solo nel suo elemento materiale, ma anche nell’elemento psicologico, negli esatti termini in cui è previsto della legge penale. (Fattispecie relativa ad un giudizio civile in materia di scioglimento della comunione con domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’appropriazione di somme da parte di uno dei condividenti sul conto bancario cointestato).

Testo massima n. 2


In tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti.

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