Cass. civ. n. 27940 del 23 novembre 2017
Testo massima n. 1
La disciplina dettata dall’art. 2113 c.c. si applica alle rinunce e transazioni aventi ad oggetto qualsiasi diritto di natura retributiva o risarcitoria del lavoratore, anche se riconosciuto giudizialmente, atteso che un tale diritto non diviene diverso solo perché accertato dal giudice, laddove l’unica differenza è nel regime di prescrizione, che per l’”actio iudicati” è sempre decennale, anche a fronte di crediti originariamente suscettibili di prescrizione in un termine inferiore.