Cass. pen. n. 46787 del 18 ottobre 2023
Testo massima n. 1
PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DA UNA PROFESSIONE O DA UN'ARTE
Interdizione dall'esercizio di uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche o imprese - "Ratio" - Violazione - Conseguenze - Reato di inosservanza di pene accessorie - Configurabilità.
La pena accessoria interdittiva di cui all'art. 32-bis cod. pen., che inibisce al condannato - in funzione specialpreventiva - l'esercizio delle mansioni nell'esercizio delle quali ha commesso il delitto, comporta la perdita temporanea della capacità di esercitare uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche e delle imprese, con la conseguenza che la violazione di tale divieto produce, sotto il profilo civilistico, la nullità degli atti posti comunque in essere, perché contrari a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, cod. civ., ed integra, sotto il profilo penalistico, il delitto di cui all'art. 389 cod. pen.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 32 bis
Cod. Pen. art. 389
Cod. Pen. art. 19
Cod. Pen. art. 20
Cod. Civ. art. 1418 com. 1
Cod. Pen. art. 37 CORTE COST.