14 Mag Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26973 del 15 novembre 2017
Testo massima n. 1
In materia di contratto d’opera intellettuale, il rimedio contrattuale della eccezione di inadempimento è legittimamente esperibile dal professionista nel caso in cui il cliente non abbia assolto l’obbligo di anticipare le spese occorrenti per il compimento dell’opera ex art. 2234 c.c., purché la sospensione della prestazione avvenga secondo buona fede, cioè non sia attuata in modo tale da determinare al cliente un pregiudizio irreparabile, dovendo a tal fine aversi riguardo alla tempestività della contestazione dell’inadempimento dal professionista al cliente, idonea a consentire a quest’ultimo di assumere le iniziative opportune per salvaguardare l’interesse o la utilità perseguita con l’attuazione del contratto.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]