Cass. civ. n. 28819 del 30 novembre 2017
Testo massima n. 1
In tema di contratto di conto corrente bancario,gli estratti conto non possono essere inclusi tra le scritture contabili che hanno efficacia di piena prova, in quanto consistono in mere attestazioni delle operazioni annotate in conto e dei movimenti a credito ed a debito che ne derivano, essendo sottoposti ad autonoma disciplina dettata dall’art. 1832 c.c. e dall’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 che ne circoscrivono la valenza probatoria a determinate ipotesi subordinandola a specifici adempimenti.
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