Cass. civ. n. 25890 del 31 ottobre 2017
Testo massima n. 1
L'art. 2933, comma 2, c.c., che limita l'esecuzione forzata degli obblighi di non fare, vietando la distruzione della cosa che sia di pregiudizio all'economia nazionale, va riferito alle sole fonti di produzione o distribuzione della ricchezza dell'intero paese e, pertanto, non è invocabile per evitare lo spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia, comportando la persistenza di detta costruzione, al contrario, una lesione di pur rilevanti interessi individuali.
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