Cass. civ. n. 6422 del 22 aprile 2003

Testo massima n. 1


Nel caso di cessione di credito futuro, quest'ultimo si trasferisce in capo al cessionario soltanto nel momento in cui il credito stesso viene in essere, sicché, fino a tale momento, il contratto di cessione ha esclusivamente effetti obbligatori tra le parti.

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