Cass. civ. n. 2322 del 10 novembre 1970
Testo massima n. 1
Nella cessione di un credito a titolo oneroso è dovuta la garanzia dell'esistenza del credito stesso al tempo della cessione. Tale garanzia resta ferma, se pur esclusa con patto espresso, il credito venga meno per fatto proprio del cedente.