Cass. civ. n. 11073 del 26 luglio 2002
Testo massima n. 1
In tema di cessione dei crediti, la responsabilità del debitore ceduto è configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, mentre, ove egli dimostri la inesistenza del credito che ha formato oggetto della cessione, tale fatto è impeditivo della nascita della pretesa creditoria, ancorché la cessione sia stata notificata al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c.
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