Cass. civ. n. 9761 del 10 maggio 2005

Testo massima n. 1


La notifica dell'avvenuta cessione di credito può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché egli possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi, restando pertanto possibile che essa provenga dalla cessionaria e non dal creditore cedente. (Nella specie, in applicazione del principio di cui sopra, la Corte Suprema ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al pagamento in favore della cessionaria la debitrice, la quale aveva ricevuto dalla cessionaria stessa idonea comunicazione della cessione del proprio debito e nonostante ciò aveva pagato il prezzo della fornitura alla cedente, senza informare di ciò la cessionaria).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi