Cass. civ. n. 8690 del 9 aprile 2018
Testo massima n. 1
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori nell'ambito di professioni sanitarie, in carenza del titolo abilitativo specifico e della relativa iscrizione all'albo, non fa sorgere il diritto alla corrispondente maggiore retribuzione ai sensi dell'art. 2126 c.c., poiché l'assenza di titolo non integra - a differenza che per altre professioni a rilevanza pubblicistica - una forma di illegalità derivante dalla carenza di un requisito estrinseco, ma produce la totale illiceità dell'oggetto e della causa dell'obbligazione, risultando l'attività del personale infermieristico regolata da specifiche norme di legge attinenti a profili di ordine pubblico, attesa l'incidenza dell'attività sanitaria sulla salute e sicurezza pubblica, nonché sulla tutela dei diritti fondamentali della persona.
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