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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2625 del 2 febbraio 2018

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2625 del 2 febbraio 2018

Testo massima n. 1

L’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, debitamente comunicata dal suo difensore, non è causa di interruzione del processo.

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