Cass. civ. n. 4372 del 20 novembre 1976

Testo massima n. 1


Per l'opponibilità della cessione di credito al debitore ceduto, secondo la previsione di cui all'art. 1264 primo comma c.c., non è necessaria la notificazione per mezzo di pubblico ufficiale all'uopo abilitato, né si richiede che sia portato a conoscenza l'intero atto di cessione essendo sufficiente che al debitore stesso giunga una notizia idonea a porlo in grado di apprendere la mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.

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