Cass. pen. n. 47148 del 19 ottobre 2023

Testo massima n. 1


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Estradizione – Accordo bilaterale del 25 luglio 2013 tra Italia e Montenegro - Apposizione della condizione del reinvio per scontare nello Stato richiesto la misura restrittiva – Competenza esclusiva del Ministro della giustizia - Sussistenza.


In tema di estradizione verso l'estero, l'apposizione della condizione del reinvio per scontare nello Stato richiesto la misura restrittiva della libertà personale, prevista dall'accordo bilaterale del 25 luglio 2013 tra Italia e Montenegro, in vigore dal 9 agosto 2015, spetta alla competenza esclusiva del Ministro della giustizia, al quale è attribuita, all'esito della ritenuta estradabilità del cittadino, la decisione discrezionale sul punto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 8823 del 2020

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST.

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