Cass. pen. n. 47148 del 19 ottobre 2023
Testo massima n. 1
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Estradizione – Accordo bilaterale del 25 luglio 2013 tra Italia e Montenegro - Apposizione della condizione del reinvio per scontare nello Stato richiesto la misura restrittiva – Competenza esclusiva del Ministro della giustizia - Sussistenza.
In tema di estradizione verso l'estero, l'apposizione della condizione del reinvio per scontare nello Stato richiesto la misura restrittiva della libertà personale, prevista dall'accordo bilaterale del 25 luglio 2013 tra Italia e Montenegro, in vigore dal 9 agosto 2015, spetta alla competenza esclusiva del Ministro della giustizia, al quale è attribuita, all'esito della ritenuta estradabilità del cittadino, la decisione discrezionale sul punto.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST.