Cass. civ. n. 4715 del 22 febbraio 2024

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE


Assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato - Rinuncia espressa nel giudizio d'appello - Domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno - Preclusione - Esclusione.


In tema di assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, la rinuncia al predetto contributo economico, effettuata nel giudizio d'appello dalla beneficiaria, non preclude, di per sè, la domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno medesimo, formulata dal coniuge obbligato per il periodo pregresso.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

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