Cass. civ. n. 8168 del 22 luglio 1991

Testo massima n. 1


Qualora, nel corso del giudizio promosso dal danneggiato in incidente stradale contro il danneggiato ed il suo assicuratore, si verifichi, per l'intero credito risarcitorio o per una parte di esso, surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., ovvero cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c., il surrogante o cessionario si pone nella qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, e, come tale, resta soggetto alle stesse eccezioni opponibili al surrogato o cedente, incluse le eccezioni processuali, come quella d'improponibilità della domanda per difetto della preventiva richiesta stragiudiziale contemplata dall'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.

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