Cass. pen. n. 47183 del 12 ottobre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei protocolli addizionali - Trattazione in camera di consiglio - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.


E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628-bis, comma 4, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 111 e 117 Cost., nella parte in cui, disponendo che la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della decisione sia trattata in camera di consiglio, non prevede che le parti possano discutere oralmente dinanzi alla Corte di cassazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 42160 del 2012

Normativa correlata

Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 111
Costituzione art. 117 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 bis com. 4
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 36
Decreto Legge 28/10/2020 num. 134 art. 23 com. 8
Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

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