Cass. pen. n. 51681 del 28 settembre 2017
Testo massima n. 1
Il reato di frode processuale, previsto dall'art. 374 cod. pen., non è configurabile qualora la condotta ingannatoria consista nella consegna al consulente tecnico d'ufficio di documentazione fraudolentemente modificata che, tuttavia, risulti irrilevante rispetto all'oggetto dell'accertamento e, pertanto, inidonea ad incidere sulle concrete valutazione e determinazioni del consulente.