Cass. civ. n. 7050 del 28 marzo 2011

Testo massima n. 1


Il rapporto che si instaura tra datore di lavoro e Cassa Edile, per il pagamento da parte di quest'ultima ai lavoratori delle somme dovute in base agli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, va qualificato come delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1269 c.c. Da ciò discende che quando il datore abbia pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non hanno più titolo per pretendere il pagamenti di quegli importi dalla Cassa e, di conseguenza, anche l'obbligazione del datore nei confronti della Cassa (avente ad oggetto il versamento degli accantonamenti) viene meno, trattandosi di obbligazione che trovava il proprio presupposto nell'esistenza della prima, ed essendo la relativa estinzione opponibile ex art. 1271, comma terzo, c.c.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi