Cass. civ. n. 724 del 15 marzo 1971
Testo massima n. 1
La delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.) si concreta in un rapporto con pluralità di soggetti (cosiddetto «trilatero», cioè con partecipazione, fin dall'origine, del delegante (debitore), del delegato (nuovo debitore) e del delegatario (creditore), rapporto nel quale il primo impartisce ad un terzo, il delegato, l'ordine di eseguire il pagamento a favore del creditore.