Cass. civ. n. 4747 del 15 febbraio 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE


Principio di non contestazione - Giudizio di appello - Contestazione di fatti rilevanti - Preclusione - Limiti - Violazione della preclusione - Deduzione in sede di legittimità - Condizioni.


Nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa solo qualora sia stata già acquisita al processo, in virtù del principio di non contestazione, una componente fattuale del fondamento della domanda; pertanto, per far valere in sede di legittimità la preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione, in quanto proposta per la prima volta in appello, ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado, a seguito della mancata contestazione, che può essere anche generica, in presenza di una allegazione generica.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 27907/2022

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