Cass. civ. n. 4748 del 15 febbraio 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuizione sulle spese - Contestazione - Rimedi - Opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. - Introduzione del giudizio di merito - Rispettivi ambiti.
La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.