Cass. civ. n. 4748 del 15 febbraio 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuizione sulle spese - Contestazione - Rimedi - Opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. - Introduzione del giudizio di merito - Rispettivi ambiti.
La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.
Riferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.